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Cosa sono gli immobili collabenti, come vanno accatastati e quali vantaggi comporta l’inserimento di un fabbricato in tale categoria catastale.

di Valeria Zeppilli – Gli immobili collabenti sono quei fabbricati che si trovano in condizioni tali da non risultare agibili né in alcun modo utilizzabili e quindi inidonei a produrre reddito.

Cosa sono gli immobili collabenti

Generalmente, quindi, sono immobili collabenti tutti i fabbricati ridotti a rudere o che hanno dei danni strutturali che li rendono inutilizzabili, come ad esempio il crollo del tetto o la parziale demolizione.
Le loro condizioni, insomma, sono tali da non poter tornare a essere utili a seguito di un semplice intervento di manutenzione ordinaria.

Immobili collabenti e catasto

Dalla normativa catastale contenuta del d.m. numero 28/1998 emerge che anche gli immobili collabenti, così come tutti gli altri fabbricati, possono essere iscritti nel catasto, ma come immobili non idonei a produrre reddito.

Nel decreto, infatti, si legge che l’iscrizione al catasto può riguardare, ai soli fini della identificazione e senza attribuzione di rendita catastale, anche le “costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado”.
Nel catasto vengono comunque descritti i caratteri specifici e la destinazione d’uso degli immobili collabenti.

Come accatastare i fabbricati collabenti

Nel catasto è quindi presente una specifica categoria denominata “Unità collabenti – fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili”.
Per accatastare un fabbricato collabente, occorre rivolgersi a un professionista e incaricarlo di predisporre tutta la documentazione necessaria, in particolare una relazione firmata dalla quale emerga lo stato dell’immobile. Non sono richieste planimetrie.
È anche possibile “spostare” in questa categoria un immobile già iscritto al catasto ma solo successivamente divenuto fatiscente. A tal fine non basta procedere a un aggiornamento, ma è necessario prima sospendere la vecchia iscrizione e poi procedere a un nuovo accatastamento.

Immobile collabente: quali conseguenze

Le conseguenze della identificazione di un immobile come collabente sono molteplici.

Innanzitutto, di norma i fabbricati di tal genere non sono soggetti a Imu e Tasi. Sul punto, si veda anche quanto chiarito dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza numero 8620/2019, ovverosia che gli immobili accatastati come collabenti, oltre a non poter essere tassati ai fini Ici come fabbricati, essendo privi di rendita, non possono esserlo neanche come aree edificabili, almeno sino a che non siano demoliti e l’area fabbricabile acquisiti quindi autonomia (in proposito si veda anche, ex multis, Cass. n. 23801/2017 e Cass. n. 17815/2017).
Inoltre, se si va a vendere un immobile collabente, non è necessario produrre tutta la documentazione normalmente richiesta nelle compravendite immobiliari, ma basta un numero minore di documenti.

FONTE: Studio Cataldi – il diritto quotidiano.



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